Divorzio: la Corte di Cassazione dichiara la nullità dell’accordo preventivo sull’assegno

Divorzio: la Corte di Cassazione dichiara la nullità dell’accordo preventivo sull’assegno
08 Febbraio 2017: Divorzio: la Corte di Cassazione dichiara la nullità dell’accordo preventivo sull’assegno 08 Febbraio 2017

Con la sentenza n. 2224/17, depositata in cancelleria il 30 gennaio scorso, la Sezione Prima della Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sugli accordi tra coniugi aventi ad oggetto il futuro assegno divorzile, per affermarne la nullità. Nel caso di specie, il Tribunale di primo grado aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da due coniugi, ponendo a carico del marito un assegno di divorzio pari ad euro 3.300 mensili. Adita in sede di gravame, però, la Corte d’Appello territoriale disponeva la revoca del suddetto assegno a fronte della circostanza che il marito – un produttore cinematografico -  in sede di separazione aveva già versato alla ex moglie una somma di quasi 2 milioni di euro, da considerarsi corrispondente a “quanto le sarebbe spettato per l’assegno di mantenimento ed assegno divorzile”. Non condividendo tale decisione, la moglie  proponeva ricorso in Cassazione, contestando al Giudice di secondo grado di aver attribuito a quell’atto di disposizione la valenza di anticipazione non solo dell’assegno di mantenimento, ma anche di quello di divorzio. I Giudici di Piazza Cavour hanno accolto il ricorso affermando come gli accordi preventivi aventi ad oggetto l’assegno di divorzio debbano ritenersi affetti da nullità. Ad avviso della Corte di Cassazione, infatti, i patti con i quali i coniugi fissano, in sede di separazione, il regime giuridico - patrimoniale in vista di un futuro ed eventuale divorzio, “sono invalidi per illiceità della causa, perché stipulati in violazione del principio fondamentale di radicale indisponibilità dei diritti in materia matrimoniale, espresso dall’art. 160 c.c..Pertanto, di tali accordi non può tenersi conto non solo quando limitano o addirittura escludono il diritto del coniuge economicamente più debole al conseguimento di quanto è necessario per soddisfare le esigenze della vita, ma anche quando soddisfino pienamente tali esigenze, per il rilievo che una preventiva pattuizione – specie se allettante e condizionata alla non opposizione al divorzio -  potrebbe determinare il consenso alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio”. In conclusione, quindi, l’eventuale accordo  tra gli ex coniugi che preveda la corresponsione dell’assegno divorzile in un'unica soluzione – così come previsto dall’art. 5, comma ottavo, della Legge n. 898 del 1970 e succ. mod. – non può ritenersi valido se raggiunto fuori dal giudizio di divorzio e, in ogni caso, se implicante la rinuncia in toto all’assegno stesso.

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